Covid-19 – Non Integra Reato di Falso Ideologico per Autodichiarazione Mendace

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NON INTEGRA IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO L’AUTODICHIARAZIONE MENDACE DELLA PROPRIA INTENZIONE DI RECARSI IN UN DETERMINATO LUOGO O DI SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

In occasione di un controllo dell’autorità di pubblica sicurezza in relazione alle misure per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui al D.L. 25.3.2020 n. 19 vigenti nel periodo di lockdown, un automobilista, titolare di una ditta individuale termoidraulica, ha affermato, in sede di autodichiarazione, di essersi allontanato dal proprio per motivi di lavoro, in quanto dopo essersi recato presso un suo collega per ritirare dei pezzi di ricambio di una caldaia, aveva intenzione di recarsi da un suo cliente per effettuare una riparazione.

I Carabinieri operanti hanno verificato che dopo essersi recato dal proprio collega, la persona si stava dirigendo in una direzione opposta rispetto a quella dichiarata. All’automobilista è stata quindi contestata la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. Il P.M. di Milano ha chiesto l’emissione del decreto penale di condanna e il GIP si è invece pronunciato de plano ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non ritenendo integrato il delitto di falso contestato.

Secondo il giudice meneghino, infatti, se da un lato non vi sono “dubbi circa il fatto che l’intenzione dichiarata dall’imputato nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria”, dall’altro, tale “intenzione” non può integrare la fattispecie di cui all’art. 483 c.p..
E ciò in quanto, come evidenziato nella sentenza in commento, “sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi”.

Sulla base di tale iter logico-giuridico, il GIP ha concluso sostenendo che “mentre l’affermazione del modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

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