Dichiarazione di irreperibilità: se è nota l’utenza telefonica e l’imputato non è stato contattato le ricerche sono incomplete

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La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 34993 emessa dalla V Sezione Penale in data 9.10.2020 (depositata il 22.12.2020) è tornata a pronunciarsi sulla correttezza delle ricerche espletate ai fini della dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.

Nel caso all’attenzione della Corte, una persona, imputato di bancarotta fraudolenta perpetrata attraverso operazioni in danno della società che ne cagionavano il fallimento, dopo essere stato dichiarato irreperibile è stato condannato con sentenza confermata in grado di appello.

Avverso la sentenza del giudice dell’impugnazione è stato presentato ricorso per Cassazione nel quale è stata censurata proprio la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato sotto il profilo delle ricerche effettuate e disposte dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, è stato evidenziato che il Tribunale, pur disponendo di un contatto telefonico dell’imputato, non richiedeva di farne uso ai fini delle sue ricerche né le stesse venivano effettuate presso il luogo di lavoro.
L’imputato veniva fortuitamente a conoscenza del procedimento a suo carico in quanto il curatore del fallimento, sorpreso dalla sua assenza, lo contattava telefonicamente e questi è intervenuto solo a dibattimento inoltrato e senza poter accedere ai riti alternativi.

Secondo il ricorrente, è stato quindi violato il diritto alla difesa dell’imputato il quale non ha potuto predisporre un’adeguata difesa non essendo state disposte dall’autorità giudiziaria delle ricerche adeguate. La Corte ha accolto lo specifico motivo di ricorso ritenendo incomplete le ricerche effettuate.

In particolare la Cassazione ha evidenziato, sul solco di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che “qualora l’autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell’accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso”.

Consulta la sentenza integrale

 

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