Esclusione della punibilità per il personale sanitario per ragioni legate al Covid-19 e al vaccino: le novità introdotte dal D.L. n. 44/2021 convertito con Legge n. 76 del 28 Maggio 2021.

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Il 31 Maggio 2021 è stata introdotta una causa di esclusione della punibilità per tutti gli operatori sanitari impegnati nella guerra contro il Covid-19.

Già nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, era stato proposto l’inserimento di una “schermatura” delle condotte colpose poste in essere dal personale sanitario.

In particolare, in una prima versione del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (convertito in legge con L. 17 Luglio 2020 n. 77) era stata proposta l’approvazione di un emendamento che prevedeva la non punibilità in sede penale di «condotte sanitarie non caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere».

Successivamente, tale emendamento è stato modificato in modo radicale ed è stato introdotto, all’art. 117, comma 4 del summenzionato Decreto “Rilancio” n. 34/20, una norma che prevede unicamente misure a tutela delle strutture sanitarie, limitatamente ai pignoramenti e ai pagamenti.

In particolare l’art. 117 comma 4 del D.L. 34/2000 sancisce che:

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020“.

Della norma a tutela degli operatori, in buona sostanza, non è rimasto alcunché. Ciononostante, anche in considerazione delle possibili azioni giudiziarie di carattere penale che sarebbero potute essere intentate nei confronti di medici e infermieri che, soprattutto nel primo periodo dell’emergenza, non avevano neanche gli strumenti per fronteggiare i crescenti contagi, è continuato il dibattito in ordine all’approvazione di una soluzione normativa.

Soluzione che è giunta con il Decreto Legge. n. 44 del 1° Aprile 2021, con cui è stata, inizialmente, offerta una tutela concreta al personale sanitario impegnato nella cruciale campagna vaccinale e, in sede di conversione ad opera della Legge. n. 76 del 28 Maggio 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.05.2021), tale tutela è stata estesa a tutto il personale medico nell’esercizio della professione sanitaria legato all’attuale emergenza.

In primis, con l’art. 3 del D.L. 44/2021 è previsto che “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale  verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Si tratta di una norma che ribadisce quanto sancito dall’attuale disciplina in tema di colpa medica, in quanto esclude la punibilità se il sanitario ha osservato le linee guida e le circolari pubblicate sulla somministrazione del vaccino.

Si tratta, pertanto, di un “rafforzamento” di quanto già previsto dall’art. 590-sexies c.p. il quale prevede che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La vera novità è rappresentata dall’art. 3-bis del citato D.L. n. 44/2021, introdotto in sede di conversione ad opera della Legge. n. 76 del 28 Maggio 2021, secondo cui:

“1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

Il suo campo di applicazione è condizionato, come si intuisce dalla littera legis, dall’effettivo esercizio della professione sanitaria connesso alla situazione di emergenza nel periodo dello stato d’emergenza (e quindi, ad oggi, salvo ulteriori e possibili proroghe, nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021).

Non potranno, pertanto, essere coperti dalla clausola di non punibilità tutte quelle condotte che, benché commesse nell’esercizio della professione sanitaria, non “trovano causa nella situazione d’emergenza”.

Ulteriore limite esplicitamente previsto dalla normativa è quello del grado della colpa, in quanto è previsto che non potrà comunque essere esclusa la punibilità dell’operatore sanitario in caso di colpa grave.

Ai fini della determinazione del grado della colpa, oltre alla valutazione che dovrà essere operata caso per caso, il legislatore ha opportunatamente previsto dei criteri per guidare l’interprete nell’applicazione della nuova norma.

In particolare, il giudice dovrà prendere in considerazione:

1) la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate,

2) la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare,

3) il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza.

Si tratta di indicazioni di estrema rilevanza, in quanto dirigono in modo inequivocabile l’attività dell’interprete che, salvo le valutazioni del caso, dovrà restare nei limiti imposti dal legislatore e valutare che i fatti trovino causa nella situazione di emergenza.

In conclusione, si può osservare che non è stato concesso un acritico salvacondotto a tutto il personale sanitario, ma in considerazione della straordinarietà pandemica e della copertura delle leggi scientifiche disponibili o non disponibili, è stato ritenuto opportuno dirimere i profili di responsabilità riconducibili alla colpa medica di primario e nevralgico interesse pubblico, soprattutto in considerazione dell’impatto che il Covid-19 ha avuto nel nostro Paese.

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