Gratuito Patrocinio per le vittime dei reati contro la libertà sessuale: la conferma della Consulta

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Con la sentenza n. 1/2021 depositata in data 11.01.2021 la Corte Costituzionale ha sancito la piena conformità agli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 74 comma 4-ter del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Come è noto, tale norma prevede che le vittime di alcuni reati particolarmente gravi, possano, in assenza delle preclusioni previste dal comma 4-bis del summenzionato articolo, avanzare richiesta all’autorità giudiziaria volta all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal proprio reddito, o da quello del nucleo familiare di appartenenza.

In particolare, si tratta delle vittime dei reati previste dagli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis c.p. (mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 612-bis (atti persecutori) del codice penale e dei delitti commessi in danno di minorenni previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-undecies (adescamento di minorenni).

In questi casi, considerata la delicatezza dei beni giuridici tutelati dalle norme, il legislatore ha ritenuto le vittime come “particolarmente vulnerabili” e, per tale motivo, ha previsto una deroga ai rigidi limiti reddituali imposti dall’art. 74 comma 4-bis per l’accesso al gratuito patrocinio.

Proprio sulla natura di tale deroga, in data 13 dicembre 2019 è stata sollevata dal GIP di Tivoli questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 comma 4-ter per l’asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sull’origine della questione, si osserva che al giudice a quo, al momento della costituzione delle parti, è stata sollevata un’eccezione circa l’assenza, tra i documenti allegati alla richiesta di ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge.

Il Gip ha invitato la parte ad integrare l’istanza di ammissione con la predetta dichiarazione sostitutiva, ma il difensore della parte civile ha correttamente evidenziato come essa non possa essere richiesta nel procedimento di specie, in quanto la propria assistita è stata vittima di violenza sessuale e l’art. 609-bis rientra tra i reati per i quali l’ammissione è prevista indipendentemente dai requisiti reddituali.

Il Gip ha ritenuto di dover sospendere la decisione in merito all’ammissione al gratuito patrocinio e di sollevare la questione di costituzionalità.

Secondo il Giudice a quo, infatti, nonostante il costante orientamento di legittimità sul punto secondo il quale l’ammissione delle vittime dei reati di cui al più volte citato comma 4-ter avverrebbe in forma automatica, tale forma di automatismo si porrebbe contro il principio di uguaglianza.

Come riportato nella sentenza della Corte Costituzionale, infatti, a parere del GIP “Ne deriverebbero, come per ogni forma di automatismo, ricadute negative sul principio di uguaglianza, poiché verrebbero assimilate tra di loro situazioni diverse e non equiparabili. L’ammissione indiscriminata al beneficio de quo di qualsiasi persona offesa non consente alcun margine di valutazione al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali (al punto da vietargli di richiedere la relativa dichiarazione pur prescritta dall’art. 79, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 115 del 2002) e preclude ogni verifica giudiziale circa il possibile ricorrere, o la sicura assenza, di ostacoli e remore di indole economica che la norma intende rimuovere trasferendo sulla collettività i costi della difesa tecnica.

Rammenta il rimettente che, nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, è frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”.

Per le medesime ragioni, in prospettiva di salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia, il giudice rimettente ha evoca anche l’art. 24, terzo comma, Cost., il quale si porrebbe “non solo come primario strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l’effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne conseguono siano aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non ragionevolmente definibili “non abbienti” e pertanto non bisognosi del sostegno economico della collettività”.

Le suesposte, articolate, motivazioni del GIP di Tivoli sono state recisamente respinte dalla Consulta.

La Corte Costituzionale, pur ritendo ammissibile la questione in considerazione del fatto che per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l’intervento del giudice delle leggi è possibile anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l’alternativa “di adeguarsi ad un’interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata (sentenza n. 240 del 2016)”, non ha, infatti, ritenuto fondata la questione.

Secondo la Consulta, infatti, “la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ricondotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nell’alveo della disciplina processuale (sentenza n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019) (sentenza n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47 del 2020 e l’ordinanza n. 3 del 2020)”.
Alla luce di tali principi consolidati, la scelta di inserire una deroga ai limiti reddituali imposti, generalmente, dal Testo Unico sulle Spese di giustizia, rientra nella “piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”.

La Corte Costituzionale, richiamando anche le varie iniziative che il legislatore ha assunto nel corso degli anni a tutela delle vittime particolarmente vulnerabili, ha egregiamente concluso affermando che “È evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”.

Per le medesime ragioni, sono state respinte le censure riferite alla presunta violazione dell’art. 24 in quanto la scelta del legislatore è sempre effettuata per assicurare in tutela di altri valori costituzionalmente garantiti.

Da questo link è possibile consultare la sentenza integrale della Corte Costituzionale n. 1/2021 depositata in data 11.01.2021.

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