La Corte di Cassazione sancisce l’inammissibilità delle impugnazioni trasmesse ad un indirizzo Pec diverso da quello individuato dalla D.G.S.I.A.

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Come è noto l’attuale emergenza sanitaria ha comportata una necessaria e brusca accelerazione nell’iter per la digitalizzazione del processo penale.

La sperimentazione in questo settore, avviata ormai oltre un decennio fa, aveva infatti subìto, per le più molteplici ragioni, importanti rallentamenti e si trovava, di fattom, in una situazione di stallo.

Con l’avvento della dolorosa necessità di contenere gli accessi nelle cancellerie, il nostro legislatore ha iniziato a prevedere la possibilità (in alcuni casi l’obbligo) di depositare alcuni atti telematicamente, inizialmente con disposizioni molto generiche (sia nei contenuti, che per le modalità tecnico-operative) che, successivamente, sono state modificate ed integrate anche attraverso il richiamo a provvedimenti tecnici della D.G.S.I.A..

In questo contesto, in particolare, sono sorte problematiche con riferimento al deposito delle impugnazioni in quanto, da un lato, l’art. 24 del D.L. n. 137/20 prevede al comma IV, la possibilità di depositare telematicamente tutti gli atti, dall’altro, in virtù della riserva di legge e del principio di tassatività in materia di impugnazioni e dell’assenza di deroghe specifiche in tal senso, non era chiaro se la disciplina introdotta dal cd. “decreto ristori” potesse essere applicata a tali atti.

Al fine di dirimere ogni possibile contrasto interpretativo, in sede di conversione del decreto ad opera della Legge n. 176/20 sono stati aggiunti all’art. 24 i commi da 6-bis a 6-undecies che disciplinano proprio il deposito telematico di tutti gli atti di impugnazione, prevedendone modalità operative e requisiti richiesti a pena di inammissibilità dell’atto.

La norma in parola, ha, altresì, previsto una disciplina transitoria, sancendo la validità di tutti gli atti depositati telematicamente, secondo le modalità previste nel decreto, nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.L. 137/20 (27 Ottobre 2020) e quello della legge di conversione (25 dicembre 2020) e di fatto escludendo la validità dei depositi delle impugnazioni effettuati, telematicamente, in precedenza.

Una volta sinteticamente delineato il quadro degli interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, con la sentenza in commento (n. 9887 emessa dalla I Sezione Penale depositata in data 12.03.2021) la Corte di Cassazione ha sancito che il mancato rispetto di tutti i requisiti previsti per il deposito telematico delle impugnazioni prevede, come emerge expressis verbis dall’analisi del più volte menzionato art. 24 del D.L. n. 137/20, l’inammissibilità dell’atto.

Nel caso oggetto della Corte, in seguito alla presentazione del ricorso, il difensore di uno degli imputati ha depositato telematicamente i motivi nuovi (unitamente all’istanza di trattazione orale del processo) ad un indirizzo pec riferibile alla I sezione penale della Cassazione ([email protected]), ma diverso rispetto a quelli contenuti nell’elenco allegato al provvedimento della D.G.S.I.A. del 9.11.2020 (nel caso di specie, la pec sarebbe dovuta essere inviata all’indirizzo [email protected] ).

La Corte, oltre ad aver rilevato profili di tardività nell’invio dei motivi nuovi e di manifesta superfluità dei motivi principali, ha comunque rilevato l’inammissibilità dei motivi ex art. 585 comma IV c.p.p. per violazione delle modalità di trasmissione dell’atto.

Con riferimento a tale profilo, nella sentenza è stato infatti osservato che “La specifica causa di inammissibilità dei motivi trasmessi a una casella di posta elettronica non indicata nel citato provvedimento direttoriale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché va rilevata d’ufficio”.

Tali conclusioni risultano corrette in quanto:

– pur essendo l’indirizzo “sez.1” riferibile alla I sezione della Corte di Legittimità, è altrettanto vero che si tratta di un indirizzo che oggi viene utilizzato solo per richieste copie e di appuntamento;

– l’art. 24 del D.L. n. 137/20 prevede, al comma 6-sexies, degli ulteriori casi, rispetto a quelli previsti dal codice, di inammissibilità dell’atto di impugnazione tra i quali figura anche l’invio ad un indirizzo diverso rispetto a quelli individuati nel provvedimento direttoriale.

Il summenzionato comma 6-sexies dell’art. 24 del D.L. 137/20 prevede, infatti, che:

Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile:

  1. a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
  2. b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
  3. c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
  4. d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
  5. e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”.

Il citato comma 4 prevede, infatti, che il deposito degli atti a mezzo pec deve “essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici”.

Per tali motivi, in tutti i casi in cui non siano stati rispettati gli ulteriori requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dal comma 6-sexies per il deposito digitale, è previsto, dal successivo comma 6-septies dell’art. 24, che “il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato”.

In conclusione, il deposito di un atto trasmesso ad un indirizzo pec riconducibile al Giudice individuato dal decreto, ma diverso rispetto a quello previsto dal comma 4 dell’art. 24, comporta, automaticamente, l’inammissibilità dell’atto.

Cliccando sul presente link, è possibile consultare la sentenza in commento.

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