Le Modalità Di Svolgimento Del Nuovo Esame Di Abilitazione All’esercizio Della Professione Forense

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Tra le tante innovazioni che l’attuale emergenza sanitaria ha imposto per ragioni di sicurezza, una delle più rilevanti per l’Avvocatura è senz’altro quella della riforma, almeno per quest’anno, dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

La ministra Prof. Cartabia con passo incessante ha portato a termine un’operazione che riguarda 26 mila candidati e candidate.

Partiamo dalle novità che sono state introdotte.

Con il Decreto Legge n. 31 del 13 marzo 2021 e le linee guida emanate il 19 aprile 2021 dalla Commissione Centrale del Ministero della Giustizia sono state previste le modalità con le quali si svolgerà il prossimo esame per l’abilitazione alla professione forense, che sarà incentrato su una delle caratteristiche peculiari degli avvocati: l’oralità.

Il doppio “orale rafforzato” persegue due finalità estremamente diverse:

  • con la prima prova viene valutata la capacità di problem solving, che rappresenta una delle qualità essenziali in un avvocato;
  • con la seconda saranno valutate le conoscenze nelle materie selezionate dai candidati.

Concentriamoci sulla prima delle due prove orali che rappresenta la novità rispetto al secondo che è pressoché identico al passato.

1)La prima prova orale sostituisce i tradizionali scritti (due pareri e un atto) ed è costituita dalla risoluzione di una questione pratico-applicativa che il candidato dovrà affrontare scegliendo tra diritto i) civile, ii) penale, iii) amministrativo.

La Commissione dinanzi alla quale avrà luogo la prima prova orale, come avveniva per la correzione dello scritto in passato, è quella individuata con l’abbinamento, che nel caso specifico è quello di cui al verbale di sorteggio del 15 aprile 2021 (all.1).

Il candidato sarà fisicamente presente unitamente al cancelliere presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di Appello o dei locali dei Consigli dell’Ordine eventualmente individuati, e collegato da remoto con la sottocommissione.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DL 31/21, la sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta indicata dal candidato.

Al candidato sarà data lettura del quesito e avrà 30 minuti di tempo dal termine, per risolvere la questione e preparare la propria esposizione che avrà luogo nei successivi 30 minuti.

Il primo orale avrà, quindi, una durata complessiva di un’ora.

Successivamente la commissione – in assenza del candidato – valuterà la prova e comunicherà l’esito.

Per comprendere come approcciarsi a questa prova, è sufficiente esaminare la ratio sottesa alla scelta del legislatore che non ha inteso proporre una mera duplicazione dell’orale ma sostituire le prove scritte.

Pertanto sarà necessario, in primis, prepararsi tanto sulle questioni di diritto sostanziale, che su quelle processuali, perché è giusto ricordare che questa prova sostituisce la redazione dell’atto e serve anche quindi a valutare, compatibilmente con il tempo a disposizione, anche le conoscenze di carattere procedurale.

Proprio per quanto riguarda la formulazione dei casi che saranno sottoposti ai candidati, nelle linee guida è stato specificato che la Commissione Centrale detterà delle disposizioni generale per la predisposizione dei quesiti che dovranno necessariamente tenere conto del contingentamento dei tempi richiesti.

A tal proposito pur nella piena autonomia rimessa alle singole commissioni, è previsto che le sottocommissioni si dovranno rifare “alle metodiche di risalente adozione nella scelta dei casi, quali desumibili, oltre che dagli stessi quesiti ministeriali negli anni predisposti, dai disponibili repertori e/o banche dati sui più recenti e significativi precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità“.

Inoltre, dovrà essere svolto dalle sottocommissioni, quanto meno a livello distrettuale, un “coordinamento delle scelte“.

Una volta dettata la traccia, il candidato dovrà leggerla esaminarla con attenzione, individuare gli istituti di riferimento, sostanziali e processuali, consultare i codici annotati con la giurisprudenza e, sulla base delle proprie conoscenze, “risolvere” la quaestio iuris prospettata.

Nel tempo ulteriore di 30 minuti il candidato o la candidata esporrà alla Commissione d’esame la soluzione che, per chiarezza espositiva e logica argomentativa, non potrà prescindere da una succinta dissertazione sugli istituti e della normativa di riferimento interessati dal parere.

Durante l’esposizione i membri della Commissione potranno interagire con i candidati.

Quindi, in primis, concentrazione massima: leggere attentamente il quesito al fine di individuare esattamente i termini della quaestio iuris prospettata senza aggiungere nulla di più rispetto a quanto sottoposto e senza tralasciare alcunché, al fine di cogliere i concetti su cui si fonda la problematica da risolvere. Attenzione alle parole chiave e alle circostanze che vi condurranno alla individuazione della tematica ed alla relativa pertinente soluzione.

Subito dopo, una volta individuati gli istituti e i principi di natura sostanziale e procedurale, il candidato dovrà ragionare utilizzando gli strumenti a propria disposizione per “risolvere” il quesito che gli è stato sottoposto, potendo anche prendere degli appunti sui fogli che gli verranno forniti e che non dovranno essere riconsegnati, ma che saranno utili per avere una traccia che possa costituire la base della sua successiva esposizione.

Sarà pertanto fondamentale – come lo era nel passato – avere una conoscenza interdisciplinare tra le materie, esercitarsi ad affrontare in modo omogeneo sia questioni procedurali che sostanziali e, al tempo stesso, le pronunce più recenti e significative tra quelle pubblicate sulle varie raccolte, o sul portale della Corte di Cassazione.

A chi teme questa nuova modalità perché ritiene che siano troppo pochi i 30 minuti iniziali concessi per studiare il caso ed eccessivi i successivi 30 per esporre la soluzione, mi sento di tranquillizzare, i miei futuri – spero – colleghi, dicendo loro che tutto è stato previsto in maniera calibrata.

Inoltre, personalmente ritengo che con questo nuovo paradigma di selezione si possa valutare pienamente la preparazione dei candidati perché il confronto in presenza con il candidato, da parte dei commissari, consentirà di percepire e valutare direttamente, anche senza il filtro dello scritto, gli obiettivi posti dall’esame.

2) Potranno accedere alla seconda prova i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 18.

La seconda prova:

  • si terrà dinanzi alla Commissione presso la Corte di Appello di appartenenza;
  • si svolgerà con modalità quasi identiche a quelle del passato, non prima di 30 giorni dal superamento del primo orale e, come in passato, non è previsto un termine entro cui sarà effettuata;
  • consta di quesiti orali per una durata complessiva di 45/60 minuti su cinque materie previamente individuate dai candidati.

La lett. a) dell’art. 2 comma 7 del D. L. n. 31/21 (nella sua versione convertita dalla Legge n. 50/21), in tema di scelta delle materie prevede:

  • discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:
  • una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale;
  • una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico”;
  • in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico”.

Vi è, pertanto, l’obbligo di essere esaminati, quantomeno nell’arco delle due prove, sia sul diritto civile, che su diritto penale.

Il candidato inoltre dovrà dimostrare di conoscere i principi dell’ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell’avvocato e sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Forza e coraggio, ad maiora!

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