L’incostituzionalità dell’art. 13 della Legge Stampa: prime riflessioni sulla pronuncia della Corte Costituzionale del 22 Giugno 2021.

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In occasione dell’udienza del 22 giugno la Corte Costituzionale è tornata, ad un anno dal rinvio disposto con l’Ordinanza n. 132/2020, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 13 della L. n. 47/1948 (cd. Legge stampa) e dell’art. 595 comma 3 c.p..

Le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Salerno e da quello di Bari attengono alla possibilità/obbligatorietà, in caso di diffamazione a mezzo stampa, di comminare la pena della reclusione.

In particolare, nella questione sollevata dal Tribunale di Salerno si è sostenuta l’illegittimità dell’art. 13 della Legge Stampa -che prevede in caso di “attribuzione di un fatto determinato”, la pena della reclusione da 1 a 6 anni cumulativamente a quella della multa da €258 a €50.000- e dell’art. 595 comma 3 c.p. che prevede l’applicazione alternativa della pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni a quella della multa.

Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza di rimessione, la sola previsione di una pena di siffatta natura sarebbe in contrasto con l’art. 117 Cost e l’art. 10 CEDU, anche alla luce della nota giurisprudenza della Corte Edu, la quale esclude la compatibilità di una pena detentiva con i reati di opinione.

Come è noto, infatti, la Corte di Strasburgo, nel contesto di un orientamento ormai consolidato, non ritiene che la punizione delle condotte illecite commesse nell’esercizio dell’attività giornalistica possa essere quella della detenzione.

In particolare, a partire dalla pronuncia della Grande Chambre del 17 dicembre 2004 (Cumpănă e Mazăre contro Romania), la Corte EDU:

– da un lato, ha ritenuto legittima la condanna per diffamazione di due, relativamente alla pubblicazione di un articolo nel quale accusavano un giudice di essere coinvolto in fatti di corruzione, riconoscendo la legittimità dell’affermazione di responsabilità penale degli imputati in ragione delle gravi accuse rivolte al Magistrato che si erano dimostrate prive di adeguati riscontri e che fornivano una versione distorta dei fatti;

– dall’altro, non ha ritenuto legittima la pena di sette mesi di reclusione non sospesa (che non sarebbe mai stata eseguita, in considerazione della concessione della grazia da parte del Presidente romeno), valutando detta pena come la prova concreta dell’esistenza di una interferenza sproporzionata e «non necessaria in una società democratica» in conformità a quanto disposto dall’Art. 10 della CEDU che tutela la libertà di espressione.

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale e del diritto alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, costituzionalmente garantita dall’art. 21, il Tribunale di Salerno ha pertanto sostenuto l’illegittimità di qualunque forma di pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, sia in dall’art. 13 della L. n. 47/1948, sia dall’art. 595 comma 3 c.p..

Il Tribunale di Bari, invece, ha sollevato la questione solo relativamente al predetto art. 13 e non con riferimento alla norma del codice penale.

Secondo il giudice pugliese, infatti, la violazione dell’art. 117 Cost e 10 Cedu sarebbe configurabile solo nella previsione dell’applicazione obbligatoria, in caso di condanna per attribuzione di un fatto determinato, della pena detentiva cumulativamente a quella pecuniaria, ritenendo, invece, legittimo, il riferimento alla pena alternativa della detenzione previsto dall’art. 595 comma 3 c.p. per i casi più gravi.

Queste le questioni che ha dovuto affrontare la Corte e che sono già stata diffusamente esaminate in occasione dell’udienza del 2020. Ad un anno dal rinvio, la Consulta ha immediatamente affrontato il cuore della problematica sottesa all’attuale normativa e la relazione del Consigliere Viganò ha reso immediatamente chiaro quali siano i beni giuridici coinvolti nella valutazione del giudice delle leggi, ossia la libertà di espressione, da un lato, e la tutela della reputazione dall’altro, soprattutto nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Nella relazione (il video dell’intera udienza è attualmente disponibile a questo link) si osserva, in modo molto schietto, che con l’ordinanza 132 del 2020 la Corte aveva già rilevato profili di illegittimità nell’art. 13 della Legge Stampa, ma, “nello spirito di lealtà istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie funzioni”, aveva deciso di rinviare di un anno la decisione, per consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina.

Il quadro normativo è rimasto invariato e pertanto la Corte Costituzionale è dovuta tornare sulle suesposte questioni, ripartendo da quanto era già stato stabilito un anno fa, nella summenzionata ordinanza 132 del 2020, nella quale la Consulta aveva già fatto emergere l’evidente inidoneità dell’attuale disciplina a contemperare in maniera accettabile gli interessi tutelati dall’ordinamento.

In particolare, nella predetta ordinanza la Consulta aveva osservato che:

– “il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato, e richiede di essere rimeditato dal legislatore “anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (…), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive (…) nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui”;

vi è una cogente necessità, che dovrà essere colta dalla nuova disciplina, di “coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica (…) con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet”.

Ed è proprio da questi concetti, delineati in forma già estremamente chiara, che è partita la riflessione della Corte Costituzionale che nella sua decisione, aderendo anche alla valutazione richiesta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, non ha ritenuto incostituzionale la previsione della pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa tout court, ma ha ritenuta illegittima l’automaticità dell’applicazione di tale pena prevista dall’art. 13 della Legge Stampa.

La Corte ha, pertanto, accolto l’iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Bari, salvando” l’art. 595 c.p.

In attesa di poter esaminare le motivazioni della Corte, nel comunicato del 22 Giugno la Consulta ha osservato che:

– “preso atto del mancato intervento del legislatore”, deve essere dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge n. 47 del 1948 proprio perché, come pocanzi osservato, “fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa”;

– al contrario, la norma generale dettata dall’art 595 comma 3 c.p. è compatibile con la Costituzione in quanto “quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità”;

– “resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell’ordinanza 132”.

La Corte Costituzionale ha, pertanto, preso una decisione importante, ma di carattere “intermedio”.

Da un lato, ha infatti immediatamente eliminato quei profili di “automaticità” dell’applicazione della pena detentiva, che non possono che essere considerati anacronistici ed inidonei a contemperare gli interessi in gioco, ma dall’altro ha precisato, con estrema decisione, che è più che mai necessaria una riforma organica della materia da parte del legislatore.

E ciò in quanto, anche attraverso la dichiarata incostituzionalità dell’art. 13 della Legge stampa, la Consulta non ha gli strumenti per compiere un nuovo e necessario bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione individuale. Una nuova forma di “bilanciamento” che, alla luce delle incisive modifiche del tessuto sociale che riguardano questo specifico settore, non può più essere rimandato.

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