Prescrizione: incostituzionale la sospensione in caso di rinvio del processo per motivi organizzativi legati all’emergenza Covid.

  • Home
  • Articoli
  • Novità
  • Prescrizione: incostituzionale la sospensione in caso di rinvio del processo per motivi organizzativi legati all’emergenza Covid.

A distanza di sette mesi dalla sentenza n. 278 depositata in data 23.12.2020, la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi dei profili di legittimità costituzionale delle cause di sospensione della prescrizione legate all’attuale emergenza sanitaria.

In particolare, con la sentenza n. 140 del 2021 (depositata oggi, 6 Luglio 2021 e consultabile a questo link), la Consulta ha dichiarato incostituzionale il comma 9 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 nel punto in cui dispone la sospensione della prescrizione nel caso di rinvio di un procedimento disposto “ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”, vale a dire quando il rinvio è stato effettuato in ossequio alle misure organizzative dettate, in ogni singolo ufficio giudiziario, per il contenimento del Covid-19.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, trattandosi di una sospensione eventuale, legata alle decisione dei vertici dei singoli Uffici Giudiziari, la norma si porrebbe in violazione del principio di legalità ex art 25 Cost, sotto il profilo dell’assenza di una “sufficiente determinatezza”.

In particolare, nella sentenza la Corte ha:

ribadito la legittimità costituzionale della sospensione prevista dai commi 2 e 4 dell’art. 83 del D.L. 18/20, legata alla cd. “fase 1” dell’emergenza sanitaria, ovvero ai procedimenti differiti nel periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio 2021 (sessantaquattro giorni complessivi);

– osservato come la questione di legittimità sollevata con riferimento alla sospensione prevista dal comma 9 del predetto articolo, sia molto diversa e più complessa di quella già affrontata dalla Corte e non possa ritenersi assorbita dalla precedente decisione assunta a dicembre.

Le motivazioni della Consulta

La Corte Costituzionale, nel corso della motivazione, ha illustrato l’approfondito e complesso iter logico-giuridico posto alla base della pronuncia, partendo dalle motivazioni della summenzionata sentenza n. 278/20 e sottolineando le differenze esistenti tra le questioni sollevate.

La Consulta ha infatti precisato che:

– per consentire la ripartenza dell’attività giudiziaria, nel rispetto della finalità di contenimento del virus, il legislatore ha stabilito che “i capi degli uffici giudiziari potessero adottare misure organizzative, come la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, restrizioni dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, prevedendo anche la chiusura degli stessi (salvo che per servizi urgenti) e più in generale, la regolamentazione dell’accesso ai servizi, tramite una previa prenotazione, da effettuarsi anche con mezzi di comunicazione telefonica o telematica, in ogni caso predisponendo misure volte ad evitare forme di assembramento (art. 83, comma 7, lettere a, b e c, del d.l. n. 18 del 2020)”;

– a tali misure strettamente organizzative, si è affiancata la concessione, prevista dalla lett. g) del medesimo comma, del potere di adottare provvedimenti riguardanti l’attività giudiziaria in senso stretto e, in particolare, di adottare linee guida con carattere vincolante per la fissazione e la trattazione delle udienze;

– nello specifico, è stato concesso ai vertici dei singoli Uffici Giudiziari il potere di prevedere il rinvio delle udienze “a data successiva al 30 giugno 2020”, relativamente a quasi tutti i processi pendenti, con espressa previsione della sospensione del termine della prescrizione.

Pur essendo la formulazione della previsione della sospensione “apparentemente simile a quella del comma 4 dello stesso art. 83, già scrutinato” in realtà, sottolinea la Corte, vi è una radicale differenza in quanto:

– da un lato,  “il comma 4 àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché – come si è già sottolineato – la fattispecie è sufficientemente determinata per legge”, non potendosi rivelare alcun profilo di incostituzionalità;

– dall’altro, la successiva sospensione della prescrizione prevista dal comma 9, è ancorata “al precedente comma 7, lettera g), che contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari  possono adottare” e che “possono consistere in una serie di prescrizioni riguardanti non solo l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, ma anche «l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» (lettera d) e «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3» (lettera g)”.

È di tutta evidenza, pertanto, che se, nel primo caso, la sospensione è legata ad un “dato certo”, fissato dai commi 1 e 2 dell’art. 82, nel caso previsto dal comma 9 è invece legata ad un dato  “meramente eventuale”, ossia alle misure che i singoli uffici giudiziari possono adottare e che possono avere un contenuto molto diverso a seconda delle scelte assunte dal Presidente del singolo Tribunale.

La Consulta, ha, pertanto, ritenuto non sufficientemente specificata tale disposizione che, pertanto, si pone in violazione del principio di legittimità.

In particolare, la Corte ha concluso osservando che:

– “la previsione del rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione del decorso della prescrizione, costituisce il contenuto possibile di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare ai sensi del comma 6 del medesimo art. 83; facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire”;

– “in sostanza, è solo al momento dell’adozione del provvedimento di rinvio del processo che si completa e si integra, caso per caso, la fattispecie legittimante il rinvio stesso: in tal modo la regola speciale finisce per avere un’imprevedibile variabilità in sostanza non dissimile da quella che avrebbe avuto il contenuto della “regola Taricco”; contenuto «deciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale» (ordinanza n. 24 del 2017)”;

– alla luce di tali considerazioni, la norma in parola “non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione”.

È possibile consultare il testo integrale della sentenza della Corte a questo link.

Share:
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy