RIFORMA CARTABIA – SCHEDE OPERATIVE: LE IMPUGNAZIONI

LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI DAL D.LGS N. 150/2022

di Avv. Irma Conti

 

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Sommario: 1. Introduzione2. Casi di Inammissibilità delle impugnazioni3. Sentenze non più impugnabili e modifica del regime delle sentenze impugnate solo per gli effetti civili4. Il deposito dell’impugnazione e la disciplina transitoria5. La trattazione cartolare delle impugnazioni.

 

  1. Introduzione

In data 30.12.2022 è entrata in vigore la cd. “Riforma Cartabia”, ossia il D.lgs n. 150/2022 convertito in legge, con motivazioni, dalla L. n. 199/2022.

La riforma ha inciso in modo rilevante su moltissimi istituti e norme sostanziali e procedurali che saranno analizzate in modo sintetico al fine di offrire una guida di taglio pratico per gli operatori del diritto.

In questo caso saranno analizzate le principali novità in tema di disciplina delle impugnazioni e, in particolare dell’appello.

La riforma ha infatti modificato tanto le norme che regolano tanto la presentazione dell’impugnazione, quanto quelle che disciplinano la celebrazione del processo.

 

  1. Casi di inammissibilità dell’impugnazione

La riforma, in primis, limita in modo significativo l’accesso alle impugnazioni sia in ottica deflattiva, riducendo il novero dei provvedimenti impugnabili, sia introducendo nuovi casi di inammissibilità dell’impugnazione.

Sotto questo ultimo profilo è stato modificato l’art. 581 c.p.p. prevedendo l’inammissibilità per:

  • mancanza di specificità dei motivi (art. 581 comma 1-bis c.p.p.);
  • mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581 comma 1-ter c.p.p.);
  • mancato deposito del mandato ad impugnare, in caso di appello proposto nell’interesse dell’imputato rispetto a cui si è proceduto in assenza (art. 581 comma 1- quater c.p.p.).

Partendo dalla modifica del comma 1 bis dell’art. 581 c.p.p., si rileva che il legislatore ha scelto di accogliere in via normativa i rilievi sollevati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre ritenuto che l’appello, quanto il ricorso per Cassazione, debba essere ritenuto inammissibile quando i motivi non siano specifici, ossia quando manchi la correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto o diritto su cui si basa la sentenza impugnata con riferimento ai singoli capi e punti della sentenza impugnata.

Passando all’introduzione del comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p., tale norma prevede che, a pena di inammissibilità, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori debba essere depositata apposita dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Ulteriore e ancor più stringente causa di inammissibilità dell’impugnazione, è quella prevista dal comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p. che riguarda l’imputato nei cui confronti “si è proceduto in assenza”. In questi casi, sarà necessario allegare all’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità,specifico mandato ad impugnare che deve essere conferito dopo la sentenza di primo grado e che deve contenere anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Le due cause di inammissibilità appena esaminate non conoscono deroghe e possono costituire un problema davvero insormontabile nel caso di alcune difese di ufficio in cui il difensore non ha mai avuto contatti con il proprio assistito.

Sono note le plurime difficoltà che, anche in considerazione dei tempi del processo penale, possono insorgere per rintracciare e correttamente comunicare al proprio assistito la necessità di acquisire uno specifico mandato ad impugnare e a rilasciare una nuova dichiarazione di domicilio.

In questi casi, qualora il difensore non dovesse riuscire a prendere contatti con il proprio assistito, sarebbe impossibilitato dal depositare un appello ammissibile.

Proprio in considerazione dell’introduzione delle cause di inammissibilità dell’atto di appello di cui all’art. 581 comma 1-quater c.p.p., è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 585 c.p.p. prevedendo che, nel caso di imputato assente, sono concessi ulteriori quindici giorni per l’impugnazione da parte del difensore, rispetto a quelli ordinari previsti dal comma 1 dell’art. 585 c.p.p.

Le disposizioni che sono state appena esaminate si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

  1. Sentenze non più impugnabili e modifica del regime delle sentenze impugnate solo per gli effetti civili

 Come anticipato, la riforma, sempre in ottica deflattiva, ha introdotto anche delle modifiche ai provvedimenti che possono essere impugnati.

In particolare, attraverso le modifiche apportate all’art. 593 stato modificato l’art. 593 c.p.p., oggi non è più possibile proporre appello avverso le sentenze:

  • di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
  • di proscioglimento per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o pena alternativa. Disposizione che trova applicazione anche nei casi di sentenze di non luogo a procedere di tale natura emesse in sede di udienza di comparizione predibattimentale.

Allo stesso modo, sempre in ottica deflattiva, è sato modificata la disciplina  delle impugnazioni proposte solo ai fini civili, prevedendo, al comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

Le disposizioni che sono state appena esaminate si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

  1. Il deposito dell’impugnazione – la disciplina transitoria

La riforma Cartabia interviene, in modo incisivo, anche sulle modalità  e sulla forma del deposito degli atti, prevedendo, coerentemente con lo spirito della riforma, sarà per gli avvocati, esclusivamente telematica.

Le disposizioni sul deposito telematico, però, non sono ancora in vigore in quanto le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, dovranno essere disciplinate da uno specifico Decreto del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il 31.12.2023.

Pertanto, ad oggi, ai sensi dell’art. 87-bis del D.Lgs 150/2022, modificato in sede di conversione in data 30.12.2022, le impugnazioni potranno essere depositate sia telematicamente tramite pec, sia con deposito cartaceo in cancelleria.

Si sottolinea che essendo prevista dalla disciplina transitoria (art. 87 comma 6 DLGS 150/2022) l’applicazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p., le copie cartacee dell’atto di impugnazione depositato telematicamente, se non depositate presso la cancelleria, sono soggette al pagamento dei diritti di copia.

A ciò si aggiunga che in virtù dell’abrogazione immediatamente esecutiva del secondo comma dell’art. 582 c.p.p., non sarà più possibile depositare atti di impugnazione presso gli “uffici per i depositi fuori sede” e per effetto dell’abrogazione dell’art. 583 c.p.p., non sarà possibile trasmettere l’atto tramite raccomandata e strumenti ad essa assimilabili.

Passando all’analisi delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione, l’atto da trasmettere dovrà essere:

  • in formato pdf;
  • un file nativo digitale, redatto con word o altri programmi di videoscrittura e salvato in PDF (non potrà quindi essere stampato e scansito);
  • firmato digitalmente prima dell’invio (formati accettati PAdES o CAdES);
  • di una dimensione massima di 30 MB (anche computando gli allegati). Per il deposito tramite pec, in caso di superamento di tale limite, sarà possibile inviare più pec.

Per quanto riguarda gli allegati:

  • potranno essere anche scansionati con una risoluzione massima di 200 DPI e la loro dimensione, computata a quella dell’atto, non dovrà comunque superare il limite dei 30 mb;
  • i documenti allegati a tutti gli atti di impugnazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, firmati digitalmente per conformità all’originale. in tutti gli altri casi, non è necessaria la firma digitale degli allegati.

Gli unici indirizzi pec utili per il deposito degli atti sono quelli indicati all’elenco allegato al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 (e successive modifiche) che contiene le pec di tutti gli Uffici Giudiziari d’Italia: si tratta delle ormai note caselle “depositoattipenali”.

Gli atti dovranno pervenire unicamente dalle pec degli Avvocati, contenute nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’art. 7 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 2021.

L’indirizzo pec a cui inviare l’atto sarà, ovviamente, quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per il deposito di motivi nuovi e memorie successive all’impugnazione, sarà invece necessario depositare l’atto all’indirizzo pec del giudice dell’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 87 comma 6-bis e dell’art. 87 bis comma 1 del D.Lgs 150/2022 convertito con modifiche in data 30.12.2022, il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

  1. La trattazione cartolare delle impugnazioni

La trattazione cartolare dell’appello e del ricorso per Cassazione introdotta dalla “disciplina emergenziale” diventa la regola con la Riforma Cartabia.

Per quanto attiene al giudizio di appello, il nuovo art. 598 bis c.p.p. disciplina in modo molto dettagliato la procedura stabilendo che, salvo che la parte non richieda espressamente la trattazione orale, il procedimento si svolgerà in forma cartolare.

Con la riforma, la richiesta di trattazione orale e partecipazione all’udienza, che diventa espressamente irrevocabile, potrà essere presentata dalla parte (ma sempre per il tramite del suo legale), o dall’avvocato, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla notifica della citazione o dell’avviso della fissazione dell’udienza.

Tale previsione non è immediatamente applicabile ed è stata oggetto di disciplina transitoria, prevedendo che:

– per le impugnazioni proposte entro il 30.6.2023 continuano ad applicarsi le disposizioni della disciplina emergenziale, e per questo l’istanza di trattazione orale dovrà essere presentata entro 15 giorni liberi dall’udienza;

– per le impugnazioni proposte dopo il 30.06.2023 si applicherà la nuova disciplina e la richiesta dovrà essere avanzata nel nuovo termine di 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

Nel caso in cui non si dovesse presentare alcuna istanza, il processo verrà celebrato nelle forme delle camera di consiglio, senza la partecipazione del P.G. e delle parti private, prevedendo che:

  • fino a 15 giorni prima dell’udienza il procuratore deve presentare le sue richieste che a differenza del periodo emergenziali non saranno notificate alle parti;
  • entro lo stesso termine le parti possono presentare memorie, motivi nuovi e aggiunti nonché la richiesta di concordato;
  • fino a 5 giorni prima dell’udienza si possono presentare memorie di replica.
  • se la Corte di Appello dovesse ritenere necessaria la presenza delle parti può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga alla presenza dei difensori, indicandolo nell’avviso (come può accadere nel caso di rinnovazione dibattimentale).

Analogamente al giudizio in appello, anche quello in Cassazione diventa cartolare, in assenza di una specifica richiesta delle parti.

Per chiedere la trattazione orale (anche in questo caso irrevocabile):

  • per tutti i ricorsi depositati fino al 30 giugno 2023 sarà possibile presentare la richiesta di trattazione secondo le norme “emergenziali”, ossia fino a 25 giorni prima dell’udienza;
  • per i ricorsi presentati successivamente al 30 giugno 2023 si applicherà la nuova disciplina dettata dal comma 1-ter dell’articolo 611 c.p.p. il quale prevede che la richiesta debba essere presentata entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione udienza.

Anche nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, in caso di ricorso cartolare, si applicano le stesse regole previste per l’appello, con le seguenti differenze:

– per il deposito delle conclusioni del P.G. e delle eventuali memorie delle parti il termine è di dieci giorni dall’udienza;

– il deposito delle “controdeduzioni” dovrà avvenire entro tre giorni dall’udienza.

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