Cassazione: ammissibile il deposito telematico ad un indirizzo pec contenuto nel provvedimento della D.G.S.I.A., ma diverso da quello individuato dal Tribunale

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Il deposito telematico degli atti è senz’altro una delle tematiche di natura procedurale di più stringente attualità.

L’ontologica assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, comporta una grande attenzione sulle pronunce della Corte di legittimità che, nel corso dei mesi, si stanno susseguendo e che forniscono un vero e proprio faro interpretativo su alcune disposizioni che lasciano dei margini di dubbio.

In particolare, in tema di inammissibilità del deposito, a parte la generica indicazione delle modalità da rispettare “a pena di nullità”, il D.L. 137/2020 non individua in modo specifico tutti i casi in cui il deposito non potrà essere considerato regolare e pertanto l’apporto della giurisprudenza di legittimità diventa assolutamente vitale per dirimere contrasti derivanti dall’applicazione della normativa che possono sorgere soprattutto a livello “locale”.

È proprio questo il caso che si è trovato ad affrontare la V Sezione Penale della Corte di Cassazione (attualmente è solo disponibile la “Notizia di decisione n. 6/2021”, consultabile a questo link) in data 21.05.2021.

Come è noto, infatti, ai fini dell’ammissibilità del deposito telematico via pec, il Decreto ristori impone che la trasmissione dell’atto avvenga esclusivamente verso gli indirizzi indicati nell’elenco allegato al provvedimento della D.G.S.I.A. del 9.11.2020.

In molti Tribunali e Procure esiste un solo indirizzo individuato dal provvedimento direttoriale, mentre per gli Uffici di dimensioni più importanti, sono state create diverse caselle di posta certificate, onde consentire al singolo Tribunale di suddividere i predetti indirizzi per i vari Uffici.

Per fare un esempio concreto, con un provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, l’indirizzo “[email protected]” è destinato al deposito degli atti indirizzati al GIP o al GUP, mentre alla casella “[email protected]” sarà possibile trasmettere gli atti che riguardano i procedimenti in fase dibattimentale assegnati alle sezioni da 1 a 6.

Con riferimento a queste ripartizioni “interne” degli indirizzi contenuti nel provvedimento direttoriale, la Corte ha dovuto risolvere il quesito relativo all’ammissibilità del deposito effettuato ad un indirizzo diverso da quello individuato al singolo Presidente del Tribunale, ma presente nell’elenco della D.G.S.IA..

Rifacendoci all’esempio del Tribunale di Roma, cosa succede se deposito una lista testi all’indirizzo pec destinato per gli atti destinati alla sezione GIP/GUP?

La Corte di Cassazione, aderendo ad un’interpretazione giustamente restrittiva della norma, ha sancito che il deposito dovrà essere considerato regolare, e non potrà pertanto essere dichiarato inammissibile.

In particolare, la Corte -affrontando un caso in cui era stata inviata un’impugnazione cautelare ad un indirizzo diverso da quello individuato dal Presidente del Tribunale, ma comunque ricompreso nel provvedimento della D.G.S.I.A.-  ha espressamente sostenuto che “la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi PEC assegnati all’ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non può costituire causa di inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24 c. 6-sexies d.l. 137/2020 esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del DGSIA”.

Tale pronuncia è coerente con le più recenti decisioni che sono state assunte dalla Suprema Corte in tema di depositi telematici e, in particolare, con la sentenza n. 9987/2021 (già esaminata dal nostro Studio) nella quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del deposito di motivi nuovi ex art. 585 comma IV c.p.p. effettuato verso un indirizzo pec riferibile alla Corte di Cassazione ([email protected]), ma non presente nel decreto direttoriale.

È di tutta evidenza, pertanto, che la ratio del legislatore è quella di ritenere legittima solo la trasmissione dell’atto agli indirizzi individuati dalla D.G.S.I.A., indipendentemente dalla “ripartizione” interna dettata dai Presidenti di Tribunale, aderendo ad un’impostazione formale e non prendendo in considerazione circostanze di natura sostanziale.

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